Il coordinatore risponde solo se sapeva che il cantiere era partito: la conoscenza non si deduce dal mancato intervento
Cassazione Penale, Sez. 4 · 2026 · 7 settembre 2026
Fatto
Crollo del 22 luglio 2015 di un'abitazione adiacente a un cantiere di demolizione e ricostruzione (Valdagno): una persona gravemente ferita. Imputati il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dello stesso cantiere e il titolare dell'impresa subappaltatrice delle demolizioni. Al coordinatore erano addebitati un PSC generico privo del piano delle demolizioni, l'omesso controllo sulle imprese e sul POS e la mancata sospensione dei lavori in assenza della documentazione (art. 92 c.1 lett. a e b D.Lgs. 81/2008). La difesa ha dedotto che l'inizio dei lavori non gli era stato comunicato, che il POS non gli era stato trasmesso nonostante ne avesse richiesto la trasmissione e che il subappalto non gli era stato comunicato.
Decisione
La Corte annulla con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia la condanna del coordinatore, accogliendo il terzo motivo; dichiara inammissibile il ricorso del titolare dell'impresa subappaltatrice, la cui condanna resta ferma. Non è un'assoluzione: il giudice del rinvio dovrà accertare se e quando il coordinatore abbia avuto conoscenza dell'inizio delle lavorazioni e dell'avvenuto subappalto e quali strumenti avesse in quel momento per intervenire.
Implicazione pratica per il CSE
La responsabilità del coordinatore presuppone che sia stato messo in condizione di esercitare i suoi poteri: la conoscenza della situazione di cantiere va provata e datata, non dedotta dal fatto che non sia intervenuto. Il PSC generico e la mancata sospensione restano addebiti; la conoscenza provata apre il giudizio sulla vigilanza, non lo chiude.
Il fatto
Il 22 luglio 2015, durante i lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato a Valdagno, crolla l'abitazione adiacente al cantiere: una persona resta gravemente ferita. Sotto processo per disastro colposo (artt. 113, 434, 449 c.p.) finiscono il professionista che ricopriva insieme l'incarico di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione e il titolare dell'impresa subappaltatrice delle demolizioni; le lesioni colpose sono nel frattempo prescritte.
Al coordinatore la Corte d'appello di Venezia aveva addebitato un PSC generico, privo del piano delle demolizioni, l'omesso controllo sulle imprese e sul POS e la mancata sospensione dei lavori in assenza della documentazione: gli obblighi dell'art. 92 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs. 81/2008. La difesa ha opposto tre fatti: l'inizio dei lavori non gli era stato comunicato, il POS non gli era stato trasmesso «nonostante egli ne avesse richiesto la trasmissione», e il subappalto non gli era stato comunicato — il PSC indicava una sola impresa.
La decisione
La Quarta Sezione penale annulla con rinvio la condanna del coordinatore e dichiara inammissibile il ricorso del subappaltatore, la cui responsabilità per gli obblighi degli artt. 150-151 del D.Lgs. 81/2008 resta accertata.
Il punto di diritto è netto: «l'affermazione della responsabilità del coordinatore per la sicurezza presuppone che egli sia stato posto nella condizione di esercitare i poteri che la legge gli attribuisce».
La motivazione impugnata, osserva la Corte, era circolare: «dalla titolarità della posizione di garanzia e dalla mancata attivazione […] viene desunta la sua conoscenza della situazione del cantiere, mentre tale conoscenza costituisce il necessario antecedente logico per poter ritenere esigibile la condotta di controllo e di intervento omessa». E ancora: «non può essere utilizzato, come prova della conoscenza dell'irregolarità, il successivo mancato intervento dell'imputato, quando proprio la possibilità di intervenire costituisce il presupposto fattuale che la motivazione avrebbe dovuto dimostrare». Quella lacuna «investe […] un antecedente indispensabile del giudizio sulla colpa».
Il giudice del rinvio dovrà quindi accertare «se egli avesse effettivamente avuto conoscenza dell'inizio delle lavorazioni e dell'avvenuto subappalto», quando tale conoscenza sia intervenuta e «quali fossero, in quel momento, gli strumenti concretamente disponibili» per intervenire. Sul PSC generico la Corte precisa che quell'addebito da solo non regge, perché il piano «era destinato ad operare solo quando la fase esecutiva fosse iniziata».
Cosa significa per il coordinatore
Non è un'assoluzione, ed è importante non leggerla come tale: la sentenza non dice che il coordinatore non risponde, dice che l'accusa deve provare prima che sapesse, e da quando. Il PSC generico e la mancata sospensione restano addebiti pienamente utilizzabili: la conoscenza provata apre il giudizio sulla vigilanza, non lo chiude.
Il rovescio pratico è che la difesa del coordinatore si gioca su fatti datati: quando ha chiesto il POS, quando ha saputo dell'ingresso di un'impresa non prevista dal piano, quando ha saputo che le lavorazioni erano partite. Nel caso deciso, il coordinatore sosteneva di aver richiesto il POS senza riceverlo — una circostanza che, se documentata con una data, è un fatto; se affidata al ricordo, è una tesi.
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Quello che la sentenza mette a fuoco — la richiesta di un documento rimasta senza risposta e la comunicazione di inizio lavori mai arrivata — è oggi tracciato solo in parte: è una direzione di sviluppo, non una funzione già disponibile, e questa scheda non la presenta come tale.
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Articolo informativo. La sintesi giurisprudenziale non costituisce parere legale. Per applicazioni concrete consulta il professionista di fiducia o il testo integrale della sentenza.