Cedimento del parapetto durante la posa delle travi: POS e rischio interferenziale, responsabilità del fornitore che concorre alla posa in opera
Cassazione Penale, Sez. 4 · 2026 · 4 febbraio 2026
Implicazione pratica per il CSE
Il POS deve coprire ogni soggetto che opera in cantiere, inclusi i fornitori che concorrono alla posa. FIXUM™ A1 documenta la verifica con data certa eIDAS.
Il fatto
Durante le operazioni di posa delle travi, un parapetto ha ceduto causando l'infortunio di un lavoratore. Il fornitore partecipava materialmente alla posa in opera. La Cassazione ha confermato la sua responsabilità penale: il POS presentato dall'impresa non copriva il rischio interferenziale generato dalla compresenza delle lavorazioni del fornitore con quelle dell'appaltatore principale.
Cosa rischiava il CSE
Il CSE che non verifica il POS di ogni soggetto operante in cantiere — inclusi i fornitori che concorrono alle lavorazioni — è esposto a responsabilità concorrente per omessa gestione del rischio interferenziale. La sentenza estende il perimetro del coordinamento ben oltre le imprese principali.
Come FIXUM avrebbe mitigato il rischio
FIXUM™ A1 (Scheda Idoneità Impresa, 36 voci Art. 90 c.9 + All. XVII) produce la verifica documentata del POS di ogni impresa operante, con marca temporale eIDAS. Il verbale è immutabile e opponibile in giudizio. Il CSE può dimostrare con data certa di aver verificato — o contestato — il POS prima dell'inizio delle lavorazioni.
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Articolo informativo. La sintesi giurisprudenziale non costituisce parere legale. Per applicazioni concrete consulta il professionista di fiducia o il testo integrale della sentenza.